1. Ai soggetti titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è fatto divieto di detenere durante l'esercizio dell'attività venatoria mezzi di caccia non espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge n. 157 del 1992.
2. Alle armerie è fatto divieto di detenere al fine di commercio, o a qualsiasi altro scopo, o di vendere a chiunque, mezzi di caccia non espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.