Art. 1.
(Divieto di detenzione e di commercializzazione di mezzi di caccia non consentiti).

      1. Ai soggetti titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è fatto divieto di detenere durante l'esercizio dell'attività venatoria mezzi di caccia non espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge n. 157 del 1992.
      2. Alle armerie è fatto divieto di detenere al fine di commercio, o a qualsiasi altro scopo, o di vendere a chiunque, mezzi di caccia non espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.